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(Rss) Registro Imprese

NOVITA' - Nuovo adempimento a carico del curatore fallimentare


L’art. 29 comma 6 del  D.L. 31/05/2010 n.78 convertito nella legge n.122 del 30/07/2010 prevede che il curatore fallimentare, comunichi entro quindici giorni dall'accettazione dell’incarico, per il tramite di COMUNICA, i dati necessari all'insinuazione al passivo. Per la violazione dell’obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili. L’adempimento, esente da bollo e soggetto a diritti di segreteria di euro 10,00, andrà effettuato compilando, in caso di società, il modello S2, riquadro 20  (codice 008 - rapporti del curatore) e, in caso di ditte individuali, il modello I2 riquadro 31 (codice 008 - rapporti del curatore) per indicare i seguenti dati:



  • denominazione società/ditta individuale, codice fiscale, sede e numero della procedura concorsuale;

  • nome e cognome del curatore fallimentare, codice fiscale, sede della curatela e data di accettazione della carica da parte del curatore;

  • data dell'udienza fissata dal giudice delegato per l'accertamento dello stato passivo.

Queste le istruzioni indicate da Unioncamere con nota del 26.07.2010 prot. 12993 (allegata in calce) in attesa della revisione della modulistica del registro imprese.


Cos'è il Registro delle Imprese


Il Registro delle Imprese è un registro pubblico nel quale si devono iscrivere tutti gli imprenditori. Contiene informazioni legali su imprese e società che operano nel mercato ed, in parte, sugli atti che tali soggetti pongono in essere (ad es. cessioni di aziende, di quote di srl, patti parasociali). Obiettivo del registro è assicurare la completezza ed organicità della pubblicità legale per tutte le imprese soggette ad iscrizione, in modo da garantire la trasparenza e la regolamentazione del mercato: per questo l’iscrizione nel Registro delle Imprese degli atti e fatti previsti dalla legge, da parte dei soggetti che vi sono tenuti, ha effetti giuridici di pubblicità (dichiarativa o costitutiva) in quanto consente di opporre ai terzi quanto è stato iscritto, dando vita ad una presunzione circa l'esistenza e la certezza dei fatti iscritti. L'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese, invece, ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia assolvendo al solo scopo di rendere conoscibili i fatti e le dichiarazioni rese al Registro che non sono quindi opponibili ai terzi. Il Registro delle imprese è gestito a livello provinciale da ciascuna Camera di commercio,  con tecniche completamente informatiche che ne consentono la consultazione in tempo reale su tutto il territorio nazionale, mediante estrazione di certificati e visure e il rilascio di copie degli atti e documenti depositati. Il suo corretto funzionamento è assicurato dal Conservatore, un dirigente della Camera di commercio, sotto la vigilanza del Giudice del registro.


Il Repertorio economico amministrativo (REA), è una banca dati che integra le informazioni contenute nel Registro Imprese con dati economici (attività esercitata, unità locali) ed amministrativi (licenze , responsabili tecnici etc.). La vigilanza sul REA è esercitata dal Ministero dello Sviluppo Economico.


Cosa fare per accedere al servizio


Le pratiche al registro imprese si spediscono esclusivamente in via telematica, tramite Comunica oppure su supporto informatico firmato digitalmente, presso gli sportelli o per posta.


Recapiti e riferimenti


Per qualsiasi richiesta di informazioni, urgenze, correzioni ed altro scrivere a registro.imprese@an.camcom.it oppure su comunica@an.camcom.it per quesiti inerenti la Comunicazione Unica.


Le mail sono presidiate da più persone per garantire risposte celeri indipendentemente dalle assenze del personale.

DocumentoDimensione
circolare Unioncamere.pdf2.33 MB
 
 

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